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Successioni
Servizi Caf e Patronato Roma

DOCUMENTI NECESSARI PER LA SUCCESSIONE:
Certificato di Morte
Codice Fiscale e Carta di Identità del DICHIARANTE
Ultima Residenza del Defunto
Copia Autentica del Testamento, se Esistente
Copia Autentica della Dichiarazione di Rinuncia all'eredità , se esistente
Visure Catastali recenti o Atto di acquisto degli Immobili e Terreni o Dichiarazione di Successione Precedente
Dichiarazione Bancaria per conti correnti, libretti di deposito nominativi, certificati di deposito, azioni fondi comuni di investimento, alla data del decesso
Specificare se in Comunione o Separazione dei Beni
Dati Anagrafici di tutti gli Eredi (C.F/C.I/Specificare ultima residenza,se all'estero ultima residenza in Italia)
Per la presentazione della Successione per la banca occorrono le marche da bollo,verificare importi sito ADE
Firma sul Modulo Richiesta Prima Casa
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RIUNIONE DI USUFRUTTO:
Certificato di Morte
Documento di Identità del Proprietario
ISTRUZIONI SUCCESSIONE:
Il nuovo modello di invio prevede l’automaticità della voltura
catastale con riferimento ai beni immobili ereditari.
È facoltà del contribuente quella di non optare per tale
automaticità
La voltura dovrà, altresì, essere presentata con le vecchie modalità
in caso di:
• immobili ricadenti nei territori ove vige il sistema del Libro
fondiario (Sistema Tavolare)
• immobili gravati da “Oneri reali”
• nei casi di eredità giacente/eredità amministrata e di trust,
Attivo ereditario
Debbono essere indicati nell’attivo ereditario:
• beni immobili e diritti reali su beni immobili;
• i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti
dal defunto o depositati presso altri a suo nome;
• denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento
del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario, salvo
che da inventario non ne risulti l’esistenza per un importo
diverso;
• rendite, pensioni e crediti;
• aziende, quote sociali, azioni o obbligazioni;
• navi, imbarcazioni e aeromobili che non fanno parte di aziende.
Attivo ereditario
Sebbene non concorrano alla formazione dell’attivo ereditario,
debbono essere indicati:
• i beni culturali, sottoposti a vincolo precedentemente alla data
di apertura della successione, sui quali sono stati assolti gli obblighi
di conservazione e protezione;
• crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della
successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta
con provvedimento giurisdizionale o con transazione.
Generalità – Prima parte
Attivo ereditario
Non debbono essere indicati nell’attivo ereditario:
• i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri,
quando è provato con atto pubblico, scrittura privata
autenticata, provvedimento giurisdizionale o altro atto scritto
avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità;
• azioni e titoli nominativi intestati al defunto, alienati
anteriormente all’apertura della successione con atto autentico
o girata autenticata;
• le indennità di fine rapporto in caso di morte del prestatore di
lavoro (artt. 1751 e 2122 c.c.) e le indennità spettanti per diritto
agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o
stipulate dal defunto;
Generalità – Prima parte
Attivo ereditario
Non debbono, ancora, essere indicati nell’attivo ereditario:
• i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti
pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di
assistenza sociale, compresi quelli per il rimborso di imposte o
di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con
provvedimenti dell’amministrazione debitrice;
• i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della
dichiarazione di successione;
Generalità – Prima parte
Attivo ereditario
Sebbene non concorrano alla formazione della base imponibile e
non vi sia alcun obbligo al riguardo, l’Agenzia delle Entrate consigli
l’inserimento anche dei seguenti beni:
• i titoli del debito pubblico (ivi compresi BOT e CCT), compresi i
corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati
appartenenti all’Unione Europea e dagli Stati aderenti
all’Accordo sullo Spazio Economico europeo;
• gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati (compresi
i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati
appartenenti all’Unione Europea e dagli Stati aderenti
all’Accordo sullo Spazio Economico europeo), nonché ogni altro
bene o diritto dichiarato esente dall’imposta da norme di legge.
Generalità – Prima parte
Introduzione e generalità
Seconda parte
Soggetti tenuti alla presentazione
Generalità – Seconda parte
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione:
• I chiamati all’eredità.
• Gli eredi.
• I legatari.
• I rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
• Gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente.
• Gli amministratori dell’eredità.
• I curatori dell’eredità giacente.
• Gli esecutori testamentari.
• I trustee.
Se più soggetti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione in
relazione alla medesima successione,
è sufficiente che la presenti uno solo di essi.
Esenzioni dall’obbligo di presentazione
La dichiarazione non deve essere presentata:
1) se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del
defunto e l’attivo ereditario (valore lordo dei beni): ha un
valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni
immobili o diritti reali immobiliari.
2) se tutti gli aventi diritto rinunciano all’eredità o al legato,
oppure, non essendo nel possesso dei beni ereditari, chiedono
la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine
previsto per la presentazione della dichiarazione di
successione
Generalità – Seconda parte
Termini per la presentazione
La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla
data del decesso.
Il termine può, però, decorrere da un momento di verso:
a) nel caso in cui sia stato nominato, in seguito all’apertura della
successione, un rappresentante legale degli eredi o dei legatari o
dei chiamati all’eredità, un curatore dell’eredità giacente, oppure
un esecutore testamentario: i dodici mesi decorrono dalla data in
cui questi hanno avuto notizia legale della loro nomina;
b) nel caso di fallimento del defunto in corso al momento
dell’apertura della successione o in caso di dichiarazione di
fallimento intervenuta entro i successivi sei mesi dal decesso: i
dodici mesi decorrono dalla data di chiusura del fallimento;
Generalità – Seconda parte
Termini per la presentazione
c) nel caso in cui i beneficiari siano stati immessi nel possesso
temporaneo dei beni della persona assente: i dodici mesi decorrono
dalla data di immissione nel possesso dei beni;
d) a seguito di sentenza di morte presunta, i dodici mesi decorrono
dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa di
morte presunta se non è stata precedentemente richiesta
l’immissione nel possesso dei beni dell’assente;
e) nel caso in cui l’eredità è accettata con beneficio d’inventario
entro dodici mesi dalla scadenza del termine per la formazione
dell’inventario;
Generalità – Seconda parte
Termini per la presentazione
f) nel caso di rinunzia all’eredità o al legato, i dodici mesi decorrono
dalla data della rinunzia o dalla diversa data in cui gli altri obbligati
dimostrino di averne avuto notizia;
g) nel caso di eventi sopravvenuti che modificano il legato, la
ripartizione dell’eredità ovvero che determinano l’applicazione di una
imposta superiore rispetto a quella liquidata, i dodici mesi per la
presentazione della dichiarazione sostitutiva decorrono dalla data
della sopravvenienza o dalla diversa data in cui l’obbligato dimostra di
averne avuto notizia;
Generalità – Seconda parte
Termini per la presentazione
h) nel caso in cui, per eventi sopravvenuti che modificano l’attivo
ereditario, non sussistono più le condizioni per cui il coniuge ed i
parenti in linea retta del defunto erano stati esonerati dalla
presentazione della dichiarazione di successione, i dodici mesi
decorrono dalla data della sopravvenienza;
i) nel caso di enti non ancora riconosciuti che hanno presentato
domanda di riconoscimento entro un anno dall’apertura della
successione, i dodici mesi decorrono dalla data in cui hanno avuto
notizia legale del riconoscimento ovvero del diniego.
Generalità – Seconda parte
Il pagamento dei tributi
Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, se
l’attivo ereditario comprende terreni o fabbricati, occorre pagare le
imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria ed i tributi
speciali, per le formalità ipotecarie.
L’imposta di successione viene, invece, liquidata dall’ufficio in base ai
dati indicati nella dichiarazione di successione ed il relativo
pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data in cui è
stato notificato l’avviso di liquidazione. Scaduto tale termine si
rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora.
Generalità – Seconda parte
La compilazione del modello - Dati generali e Quadro EA
I dati generali
Il tipo di dichiarazione
Deve innanzitutto indicarsi il tipo di dichiarazione.
La “dichiarazione sostitutiva”, deve essere utilizzata anche per modificare
o integrare la precedente dichiarazione e quindi deve essere presentata
nel caso in cui:
• occorre inserire nell’asse ereditario altri beni;
• sopravviene un evento che dà luogo a mutamento della devoluzione
dell’eredità o del legato ovvero ad applicazione delle imposte in misura
superiore
• si presenta la necessità di modificare i dati identificativi degli eredi, degli
immobili, il loro valore e/o la misura delle quote.
La dichiarazione sostitutiva sostituisce integralmente la precedente
dichiarazione, pertanto devono essere compilati anche i quadri non
soggetti a modifica.
I dati generali
Il tipo di dichiarazione
Nella casella “dichiarazione sostitutiva” occorre precisare il codice:
1 se la dichiarazione comporta una nuova trascrizione del certificato
di successione e una nuova voltura (ad esempio variazione dei dati
di uno o più beneficiari, dei dati catastali, del valore dell’immobile);
2 se la dichiarazione non comporta una nuova trascrizione del
certificato di successione e una nuova voltura. Ad esempio se si
devono apportare modifiche o integrazioni che non riguardano beni
immobili, come nel caso dell’indicazione del conto corrente.
3 se è una dichiarazione con cui si vuole esclusivamente integrare o
modificare gli allegati presentati con la precedente dichiarazione. In
tal caso bisogna procedere alla compilazione e presentazione di una
nuova dichiarazione, contenente solo il frontespizio e il quadro EG.
I dati generali
Devoluzione
Dovrà essere indicata la fonte della successione, che potrà essere
la legge o il testamento, o entrambe.
Dovranno essere riportati gli estremi di pubblicazione del
testamento in caso di successione testamentari e copia del
testamento deve essere allegata alla dichiarazione.
Può essere barrata la casella Legge Estera, qualora la successione,
in base al Regolamento Europeo delle Successioni, debba essere
regolata dalla legge di un paese estero (che magari prevede una
diversa distribuzione delle quote tra gli eredi)
I dati generali
Beneficiari e dati del defunto
Nel rigo relativo ai beneficiari dovrà essere riportato il numero
complessivo di eredi e legatari.
Dovranno poi essere indicati i dati anagrafici, lo stato civile e la
data del decesso del defunto, precisandosi che nel modello
ministeriale non è prevista l’indicazione dell’ultima residenza del
de cuius, elemento imprescindibile tuttavia per la determinazione
dell’ufficio competente alla ricezione della dichiarazione stessa.
Giova sottolineare come il codice fiscale del defunto debba essere
indicato in ogni foglio della dichiarazione di successione.
I dati generali
Dati di chi presenta il modello
Debbono essere indicati i dati e la relativa qualifica di colui che
presenta la dichiarazione.
Nel caso in cui egli agisca quale rappresentante di uno degli eredi,
dovrà essere indicato anche il codice fiscale del rappresentato.
Egli dovrà, poi, nell’apposito rigo, sottoscrivere la dichiarazione ed
indicare i campi che sono stati compilati.
Il campo “Decorrenza termine presentazione” va compilato
esclusivamente nei casi in cui il termine per la presentazione decorre
da un momento diverso rispetto alla data del decesso.
I dati generali
Casi particolari
La sezione casi particolari consente di individuare situazioni o casi
particolari, diversi dagli ‘eventi eccezionali’ che trovano collocazione
più sopra nel medesimo quadro.
In particolare, in tale collocazione si può esprimere la volontà di non
dare seguito alla voltura automatica dei beni immobili.
La presentazione della domanda di volture deve essere effettuata
entro 30 giorni dalla data di registrazione della dichiarazione di
successione, riportata nella seconda ricevuta, senza dover allegare
copia della dichiarazione di successione presentata
I dati generali
Impegno alla trasmissione telematica
Il presente riquadro deve essere compilato e sottoscritto soltanto
se la dichiarazione viene trasmessa per il tramite di un
intermediario abilitato, il quale deve inserire il proprio codice
fiscale e la data di assunzione dell’impegno a trasmettere la
dichiarazione.
Inoltre, deve essere indicato:
• il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal dichiarante
firmatario;
• il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta
dall’intermediario che effettua l’invio.
I dati generali
Il Quadro EA
In tale quadro devono essere indicati gli eredi, i legatari e gli altri
soggetti.
Nel nuovo modello devono essere indicati anche coloro che
abbiano rinunciato all’eredità, barrando l’apposita casella.
Si deve evidenziare come tra i “tipi soggetto” sia prevista la qualità
di semplice chiamato, con ciò facendo sorgere il dubbio se il
qualificarsi come “erede” sia ora sufficiente ad integrare gli estremi
di una accettazione di eredità (e, in caso affermativo, valutare se
trattasi di accettazione espressa o tacita).
Il Quadro EA
In presenza di un trust, va indicato il codice fiscale del trustee, e
nel caso di un trust con più beneficiari individuati, devono essere
compilati tanti righi per quanti sono i beneficiari.
In relazione al grado di parentela, si evidenzia come, in caso di
trust, vada riportato quello tra il defunto (disponente) e il
beneficiario dei beni conferiti nel trust. Se il beneficiario non ha
rapporti di parentela con il defunto, oppure non è identificato o
identificabile (trust di scopo), si utilizzerà il codice riservato agli
estranei.
Il Quadro EA
La sezione successione per rappresentazione va compilata solo
quando un discendente (rappresentante) subentra al suo
ascendente (rappresentato) che non vuole (per rinuncia) o non
può (ad esempio perché muore prima) accettare l’eredità o il
legato.
In tale ipotesi, ai fini di una corretta devoluzione dell’eredità, della
determinazione della base imponibile, dell’aliquota applicabile ed
ai fini del riconoscimento dell’eventuale franchigia si farà
riferimento al rapporto esistente tra il soggetto defunto e il
rappresentante.
Il Quadro EA
La compilazione del modello - I Quadri relativi ai beni
immobili e le regole sulla devoluzione
I Quadri EB, EC, EL ed EM
Sono i quadri riservati all’indicazione de beni immobili (terreni e
fabbricati) nel regime ordinario e tavolare.
I quadri si differenzia tra loro solo nella parte relativa ai riferimenti
catastali/tavolari dovendosi inserire, ovviamente, informazioni
diverse a seconda del bene caduto in successione.
Ciò che è comune a tutte le ipotesi è la parte relativa alla
devoluzione che costituisce uno degli elementi di maggior novità di
cui al modello in esame.
È, infatti, ora necessario indicare, per ogni singolo bene la quota ed
il diritto spettante a ciascun erede
I Quadri EB, EC, EL ed EM
La casella “Bene aziendale” deve essere barrata in presenza di
immobili intestati al de cuius che costituiscono bene aziendale
(come nel caso di una ditta individuale, in relazione alla quale
occorre compilare anche il quadro EN, indicandone l’intero valore).
La casella “Discordanza dati intestatario” deve essere barrata se
c’è discordanza tra il soggetto che risulta intestatario dell’immobile
e il defunto o se ci sono diritti o quote che non corrispondono a
quelli registrati in catasto.
In questi casi il dichiarante deve compilare il Quadro EI, dove va
specificato il motivo della discordanza e menzionati gli estremi
degli atti o delle successioni pregresse che giustificano
l’intestazione catastale e i diritti in capo al de cuius.
I Quadri EB, EC, EL ed EM
Si deve barrare la casella “Passaggi senza atti legali” se ci sono
passaggi intermedi non convalidati da atti legali. Anche in questi
casi, il dichiarante deve compilare il Quadro EI.
Se la successione è aperta entro 5 anni da altra successione avente
ad oggetto lo stesso bene o parte di esso, occorre indicarne il
valore nel campo “Valore precedenti successioni, riduzioni art. 25,
comma 1” e nella sezione "devoluzione", deve essere indicato il
relativo codice in ragione degli anni trascorsi dalla precedente
successione.
I Quadri EB, EC, EL ed EM
Relativamente ai soli fabbricati è opportuno fare alcune
precisazioni in relazione al diritto di abitazione ex lege spettante al
coniuge superstite.
Nei quadri EC ed EM è dunque presente un campo “diritto di
abitazione”, da compilare con riferimento al solo immobile su cui,
con l’apertura della successione, si costituisce il diritto di
abitazione in capo al coniuge superstite.
Questi potrebbe anche rinunciare all’eredità, ma avrebbe
comunque diritto a conseguire il legato.
La casella non va semplicemente barrata, ma deve essere inserito
un codice tra quelli appositamente forniti dall’agenzia delle
entrate.
La casella non dovrà essere compilata solo se il coniuge superstite
rinuncia all’eredità ed al diritto di abitazione ex lege.
I Quadri EB, EC, EL ed EM
Le regole sulla devoluzione
Si tratta, come anticipato, di una delle principali novità introdotte e
deve essere applicata in relazione ad ogni bene caduto in
successione.
In questa sezione devono essere indicate, per il singolo cespite, le
quote di ripartizione fra i soggetti aventi diritto all’eredità.
Ovviamente, non dovranno essere indicati i dati riferiti al soggetto
beneficiario che ha rinunciato all’eredità, anche se, lo si ricorda,
deve essere indicato nel quadro EA.
I capi “Rigo N. – Mod. N.” devono essere utilizzati per riportare al
beneficiario come indicato nel QUADRO EA.
Le regole sulla devoluzione
Nel campo “Codice diritto” occorre indicare il codice corrispondente al
diritto trasferito.
Nel caso di un soggetto che eredita diversi diritti sullo stesso bene (ad
es. 1/2 piena proprietà e 1/2 di usufrutto), sarà necessario ripetere
l’indicazione del soggetto su tanti righi quanti sono i diritti a lui devoluti.
Per i trasferimenti di alcune tipologie di beni sono state previste delle
agevolazioni per la determinazione delle imposte da autoliquidare,
nonché riduzioni dell’imposta di successione e, nel relativo campo è
necessario indicare la lettera corrispondente all’agevolazione richiesta.
Tendenzialmente, alla richiesta di agevolazioni corrisponderà
necessariamente o una dichiarazione sostituiva di cui al quadro EH
ovvero un apposito allegato
Le regole sulla devoluzione
La compilazione del modello - Ulteriori Quadri
Il quadro ED
Le passività deducibili sono costituite:
• dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della
successione, purché risultino da atto scritto avente data certa
anteriore all’apertura della successione o da provvedimento
giurisdizionale definitivo.
• dalle spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi
sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri,
medicinali e protesi, a condizione che risultino da regolari quietanze;
• dalle spese funerarie
Alcuni debiti del defunto sono deducibili se sono stati contratti per
l’acquisto di beni o diritti compresi nell’attivo ereditario e di ciò deve
darsi evidenza nella dichiarazione.
Il quadro ED
Il quadro EN
In questo quadro devono essere indicate le aziende o rami di esse,
che fanno parte dell’attivo ereditario, compresi i casi in cui
l’azienda o ramo di essa viene trasferita tramite patti di famiglia a
favore dei discendenti e del coniuge.
La base imponibile, relativamente alle aziende comprese nell’attivo
ereditario, è determinata assumendo il valore complessivo, alla
data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che le
compongono, esclusi i beni che non rientrano nell’attivo ereditario
ed al netto dell’avviamento e delle passività.
Se il defunto era obbligato alla redazione dell’inventario, si ha
riguardo a quanto indicato nell’ultimo inventario regolarmente
redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti.
Il quadro EN
Il quadro EO
In questo quadro vanno indicati le azioni, obbligazioni, altri titoli e
quote sociali compresi nell’attivo ereditario.
La base imponibile dei titoli o quote di partecipazione a fondi
comuni di investimento è determinata assumendo il valore
risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di
legge o regolamento.
La valutazione delle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali,
varia a seconda che si tratti di titoli quotati in borsa o negoziati al
mercato ristretto, oppure di quote e titoli non quotati.
Il quadro EO
Il quadro ER
Il presente quadro deve essere utilizzato per indicare le rendite e le
pensioni, i crediti, gli altri beni nonché l’insieme dei mobili
destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni, compresi i beni
culturali non sottoposti al regime del vincolo.
Rientra nei diritti di credito anche il diritto alla liquidazione delle
quote di società semplici, in nome collettivo e in accomandita
semplice, comprese quelle equiparate secondo le disposizioni delle
imposte sui redditi. Il valore del suddetto diritto di credito è
determinato in base al valore, alla data dell’apertura della
successione, del patrimonio netto della società, risultante
dall’ultimo inventario regolarmente redatto ovvero in mancanza di
questo, al valore complessivo dei beni e diritti appartenenti alla
società al netto delle passività
Il quadro ER
I Quadri EE ed EF
I quadri EE ed EF sono i quadri di calcolo e riepilogo dell’asse
ereditario e delle imposte da versare in autoliquidazione.
Il calcolo viene eseguito in automatico da qualunque software di
gestione della dichiarazione, sulla base dei dati inseriti dal
dichiarante ed è opportuno, ai fini di una ulteriore verifica,
controllare che le risultanze del calcolo automatico corrispondano
ai dati effettivamente inseriti, soprattutto quando vengono inserite
richieste di agevolazioni.
Occorre prestare attenzione anche alle ipotesi in cui vi siano
immobili in regime tavolare, poiché per questi alcuni tributi (i.e.
imposta di bollo, tassa ipotecaria...) non sono dovuti.
I quadri EE ed EF
Il Quadro EG
Nel Quadro EG deve essere indicato il numero e la tipologia di
documenti allegati alla dichiarazione.
Occorre precisare come sia necessario allegare sempre:
-- l’Albero genealogico (voce EG6)
-- copia del testamento qualora si tratti di successione regolata in
tutto o in parte da testamento
Deve anche evidenziarsi come le dichiarazioni sostitutive indicate
quali allegati siano esclusivamente quelle rese da soggetti diversi dl
dichiarante, poiché costui dovrà utilizzare l’apposito quadro EH per
le proprie dichiarazioni.
Il quadro EG
Il Quadro EH
Il quadro EH è il quadro che deve essere utilizzato dal dichiarante per
rendere le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di
notorietà da allegare alla dichiarazione di successione, nonché per
richiedere l’applicazione delle agevolazioni sulle imposte ipotecarie e
catastali e le riduzioni dell’imposta di successione.
Le diverse sezioni del quadro permettono di effettuare tutte le
dichiarazioni previste dalla legge e non comportano problematiche
particolari.
Deve solo evidenziarsi come nel campo EH1 al dichiarante sia
concesso solo di indicare che eredi o legatari, oltre a lui, sono
determinati soggetti. Con ciò non sembra possibile che egli si dichiari
semplicemente chiamato all’eredità
Il Quadro ES
In questo quadro vanno indicati i beni oggetto delle donazioni e di
ogni altro atto a titolo gratuito nonché quelli oggetto di vincoli di
destinazione, effettuati dal defunto a favore degli eredi e legatari
anche nel periodo di esenzione da imposta.
L’indicazione delle donazioni pregresse avviene ai soli fini della
determinazione delle franchigie applicabili sulla quota devoluta
all’erede o al legatario.
Il valore delle donazioni deve essere attualizzato, avendo riguardo al
valore normale dei beni e dei diritti alla data di apertura della
successione del donante.